Il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione, devono essere in possesso dei requisiti morali.
Il Comune riceve la segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone.
Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Utilizzando la modulistica presente sotto, presentare segnalazione certificata di inizio attività e SCIA sanitaria con relativi allegati ai sensi della D.G.R. n. 27-3145. Trovate tutte le informazioni a questo indirizzo:
http://www.aslvco.it/Servizi.asp?LVL=4&idservizio=109&idcat=22
Dove e come presentare la S.C.I.A
La S.C.I.A. va trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) di cui trovate il link a fondo pagina. La S.C.I.A sanitaria va invece presentata all'A.S.L. - Via Scapaccino n. 47 a Domodossola - anche in formato cartaceo.
Note
Devono essere rispettate le norme in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.
Divieti
Nei casi di attività temporanea vige il divieto di somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Validità
L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce.
Tempi
Il Comune si limita a prendere atto dell'avvenuta segnalazione, verifica il possesso dei requisiti morali e compie i controlli urbanistici, edilizi, igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
Qualora, in sede di controllo delle segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E’ fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..
Costi
Nessun costo. Per la pratica sanitaria € 36,00 di diritti da versare all'A.S.L. sul conto corrente postale n. 42121103 intestato ad ASL VCO - Dipartimento Prevenzione – Servizio
Tesoreria